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APPROVATO IL REGOLAMENTO SOCIALE CHE FAVORISCE GLI STRANIERI


Alla cortese attenzione di
Assessore al Sociale Pilati Agostino
Alla cortese attenzione del Presidente Consiglio Comunale Valerio Giampaolo
Alla cortese attenzione dei Capigruppo Consiglio Comunale

Oggetto: Petizione per la modifica del regolamento socio-economico

Lunedì 19/12/05 in consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento agli interventi economici e di assistenza sociale.
La Civica San Marco è contraria all'applicazione di tale regolamento in quanto discrimante verso i cittadini italiani. Aver votato questo regolamento senza approfondire le implicazione pratiche che creano discriminazioni, come dimostriamo in seguito, non parificando le condizioni di accesso ai contributi fra le famiglie e le persone di Montecchio Maggiore, non aiuta a saldare i disagi dei cittadini italiani con quelli degli immigrati, ma sicuramente continuare a trascurare i primi, spinge i soggetti deboli italiani a considerare gli immigrati come un temibile concorrente nella distribuzione delle (poche) risorse concesse e quindi ad acuire i rapporti fra le diverse comunità.
Perchè i cittadini italiani sono discriminati uno degli esempi:
Per ottenere i contributi economici viene introdotto l'(ISEE) e ai fini del calcolo ISEE, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica.
Cerchiamo di tradurre dal burocratese con un esempio:
Un figlio con cittadinanza italiana residente si sposa, ma essendo senza lavoro sia lui che la moglie vengono accolti in casa dei genitori di lui.
Dall'altra parte ci sono dei non cittadini italiani che vengono abitare a Montecchio, nelle stesse condizioni economiche, solamente che venendo da fuori del paese non hanno il nucleo famigliare di sostegno.
Il figlio del cittadino italiano non ottiene contributi grazie al cumulo, in quanto art.4 famiglia anagrafica dice: che il figlio che si sposa e continua a coabitare con i genitori non può costituire famiglia anagrafica a sè stante quindi il reddito della famiglia del figlio viene cumulato a quello dei genitori.Il non cittadino italiano può accedere ai contributi che vanno da un minimo mensile di euro 420,02 ad un massimo con il cumulo di euro 686,68.
Questo umilia chi ha contribuito a costruire questo paese e va pesare su una famiglia che ha avuto una vita di lavoro alle spalle, e la indebolisce economicamente, invece di aiutarla.
Il tutto viene anche confermato dall' art.3 paragrafo 2 che dice:"gli interventi...vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare..."
Un' altro articolo che ci vede contrari è l' Art. 3 " Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale....".
Noi riteniamo che questi interventi debbano essere limitati al quadro normativo del domicilio di soccorso come da (Leggi 17/7/1980 n.6972; n.251/1954 , e art.6, comma 4 legge 328/2000).
Far fronte alle situazioni come meglio si può e aprire le porte del paese in maniera indiscriminata a tutti, è sempre pericoloso perché le soluzioni che vengono fornite premiano sempre il più furbo, il più scaltro.
I contributi sia continuativi, che straordinari, che straordinari finalizzati, non pongono una data di scadenza in quanto i primi sono rinnovabili, il secondi e i terzi vengono dati una tantum, e non c'è nessun riferimento al cumulo degli stessi.
Pertanto in termini di regolamento possono essere concessi tre tipi diversi di contributi alla stessa persona, senza porre un limite di tempo e di quantità.
Specificatemente per i contributi economici per inserimento in strutture...la valutazione economica comprende le possibili risorse economiche dei civilmente obbligati e della rete familiare, ai quali l'interessato ha la facoltà di richiedere gli alimenti
Questo passaggio del regolamento è illegittimo come ribadito dall'avvocatura della Regione Veneto vedi interrogazione n. 445 e risposta del 13/01/04 che dice: è illegittimo il riferimento all'articolo 433 del Codice Civile applicato alle case di riposo e dalle Rsa per coinvolgere parenti e affini nel pagamento delle rette dei congiunti accolti, equiparando le rette agli "alimenti".
Altre fonti legislative:
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione di situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" all'articolo 2, comma 6, dispone che le norme in materia di prestazioni sociali agevolate "non modificano la disciplina dei soggetti tenuti alle prestazioni alimentari ai sensi dell'articolo 433 del c.c. e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, c.c. nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata";
- tale norma, che ha carattere interpretativo, non ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico alcuna novità, limitandosi a ribadire i principi sanciti dal codice civile relativamente all'obbligazione alimentare. Spetta solamente all'interessato in stato di bisogno il diritto di chiedere gli alimenti. È esclusa, pertanto, la possibilità per l'ente erogatore della prestazione assistenziale agevolata di rivalersi nei confronti dei parenti degli assistiti;
- ai sensi della legge n. 328/2000, articolo 6, il Comune, dove hanno la residenza i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
- tale disposizione è stata ripresa dall'articolo 13 bis della legge regionale n. 5/1996 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998" così come modificato dalla legge regionale n. 5/2000;
- ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 328/2000 viene esclusa la possibilità di verificare le condizioni economiche di persone diverse dal richiedente la prestazione.
- decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130, contenente "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", che gli enti pubblici non possono più richiedere il rimborso delle rette di ricovero ai parenti dei soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti. E per l'art. 3, comma 2 ter, di tale provvedimento, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi a favore degli anziani ultrasessantacinquenni e delle persone con handicap gravi si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla loro situazione economica.
Allo scopo di evitare ogni equivoco, il legislatore nell'art. 2, comma 6, di tale ultimo decreto legislativo ha poi precisato che le disposizioni del medesimo non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti, e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori dei diritti alimentari spettanti al richiedente le prestazioni sociali in parola nei confronti dei componenti del nucleo familiare. Nessuna rilevanza può, d'altra parte, essere attribuita al fatto, al quale sembrano dare invece notevole importanza alcuni amministratori, che il governo non abbia ancora emanato il decreto previsto dai due menzionati provvedimenti. Trattasi, infatti, di un atto amministrativo che non può apportare alcuna modifica alle norme contenute nei medesimi che hanno, per contro, valore di legge.
- La precisazione contenuta nel decreto legislativo 130/2000 non fa altro che confermare che gli enti pubblici non possono pretendere contributi dai parenti degli assistiti maggiorenni come era stato disposto dalle note del Direttore generale del Ministero dell'interno del 27 dicembre 1993, prot. 12287/70 e dell'8 giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5, del Capo dell'Ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1994, prot. DAS/439O/1/H/795,
del 28 ottobre 1995, prot. DAS/13811/1/H/795 e del 29 luglio 1997 prot. DAS/247/UL/1/H/795 e della lettera inviata dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la solidarietà sociale in data 15 ottobre 1999, prot. DAS/625/UL-607
all'Anci nazionale, dal parere fornito in data 18 settembre 1996, prot. 2667/1.3.16 dal Direttore del Servizio degli Affari giuridici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla risposta fornita dall'Assessore all'assistenza della Regione Piemonte in data 7 marzo 1996 ad una interrogazione, dai provvedimenti assunti dal Coreco di Torino in data 13 dicembre 1995 n. 36002, 1° agosto 1996, n. 11004/96 bis e 31 luglio 1997 n. 9152/97 bis e dalla sentenza del TAR del Veneto n. 1785/1999.
Sintesi finale di quanto in base al nuovo regolamento può ottenere mensilmente qualsiasi persona che arrivi a Montecchio Maggiore, ottenuta la residenza e priva di mezzi di sostentamento (ad esclusione dei cittadini italiani residenti che vivono in una famiglia come da esempio prima citato)

Contributi agli extracomunitari
Contributi economici continuativi euro 420.02
Contributi economici straordinari 1500/12 euro 125.00
Contributi finalità abitativa 1200/12 euro 100.00
Contributi stagione invernale/estiva 500/12 euro 41.66
Totale mensile euro 686.68

Le nostre proposte per rendere più equo socialmente il nuovo regolamento:

Garantire pari accesso ai cittadini italiani eliminando il cumulo dei redditi
L'accesso ai benefici economici deve essere subordinato a una residenza nel comune di almeno due anni.
I contributi eccezionali di natura economica devono essere limitati al quadro normativo del domicilio di soccorso (Leggi 17/7/1980 n.6972; n.251/1954 , e art.6, comma 4 legge 8.11.2000 n 328).
Inserire nel regolamento il divieto di cumulo dei contributi.
Stabilire per i contributi economici continuativi un numero massimo di rinnovi.
Stabilire per i contributi economici straordinari un numero massimo di una "tantum"
Questi interventi permettono di spalmare su più soggetti l'entità della spesa sociale.
Per l'inserimento in strutture protette adeguarsi alle leggi vigenti come hanno ormai da qualche tempo preso atto alcune amministrazioni comunali, fra le quali quella di Milano e di Torino, la prima in data 9.4.02, la seconda l'1.8.02, stabilendo che i c.d. "Obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, non saranno più chiamati a contribuire al pagamento delle rette dei loro congiunti che vivono nelle Residenze Assistenziali Convenzionate..
Comprendiamo che la gestione di una società sempre più complessa risulti oltremodo difficile,

per questo ci appelliamo a Voi, in quanto eletti a rappresentare questa comunità, perchè accogliate le nostre proposte di buon senso, tese a una maggiore equità sociale



"Aggiornato il 02 mag 2008" | civicasanmarco@hotmail.com

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