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Opuscolo informativo sui diritti dei malati cronici non autosufficienti, adulti e anziani, ad essere curati in ospedale o in casa di cura convenzionata quando non è possibile provvedere al proprio domicilio.
(Aiutateci a diffondere questo opuscolo; chi reclama il rispetto di un proprio diritto rende un servizio oltre a se stesso, anche ad altri che si trovano in situazione simile)
Perchè e per chi la Civica San Marco diffonde questo opuscolo perché sono numerosi i casi di persone affette da malattie croniche o invalidanti che incontrano difficoltà per farsi curare dal Servizio Sanitario.
L'ospedale, in genere, funziona bene finché si tratta di affrontare le fasi acute della malattia ma, quando si rende necessario un lungo periodo di riabilitazione o addirittura un ricovero a tempo indeterminato, allora il malato rischia di trovarsi in difficoltà anche serie.
Le famiglie si trovano spesso a dover garantire assistenza e cure senza le necessarie agevolazioni dalla Sanità. Per questo molte persone rinunciano al servizio pubblico e ricorrono al ricovero in cliniche o case di riposo private sobbarcandosi il pagamento di rette che arrivano a 2000 - 2500 euro al mese. Un business da 2 mld di euro all'anno, le case di riposo sono passate da 3608 del 1991 alle 4626 attuali, di cui il 58% è in mano a privati, il 38% a gestione pubblica il rimanente 4% a società miste. L'allungamento della vita e la presenza di ben 11 milioni di over 60 hanno fatto intravedere a privati ma anche a gruppi stranieri la possibilità di guadagno in questo settore emergente dove la gran parte di chi chiede assistenza è costretto a pagarla, molto spesso a caro prezzo. Un'indagine dell'osservatorio della Terza Età Ageing Society, ha rilevato che solo il 4,9% degli ospiti di una casa di riposo non paga alcuna retta, contro il 62,1% che è costretto a sborsare i mensili di tasca propria per il restante 33% dei casi è prevista una copertura parziale delle spese da parte dello Stato. Accade così che la cura e l'assistenza di un malato cronico metta in crisi le famiglie che subiscono pesanti conseguenze sul piano economico. Una relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1999 ha segnalato che oltre 2 milioni di famiglie italiane sono cadute in povertà per aver dovuto sostenere i costi relativi alla cura di congiunti malati cronici non autosufficienti o con disabilità gravi.
Tutto ciò si verifica anche perché molti cittadini non conoscono quali sono i loro effettivi diritti in materia di cure sanitarie. Inoltre, il ricorso ai servizi sanitari pubblici è in certi casi scoraggiato da prassi e consuetudini di servizi che, talvolta, ignorano o male interpretano le leggi vigenti.
Per cercare di porre rimedio a tale situazione, nell'opuscolo vengono riassunte le principali norme sulle quali si fonda il diritto alle cure sanitarie con particolare riferimento ai malati cronici non autosufficienti adulti e anziani ed alle persone gravemente disabili.
Nell'ultima pagina vengono anche fornite indicazioni sui recapiti dei Difensori Civici e delle Associazioni di Volontariato a cui chiunque può rivolgersi per ottenere consulenza ed assistenza gratuita al fine di non vedere violato il proprio diritto alle cure sanitarie.
NON BISOGNA CONFONDERE SANITA' E ASSISTENZA
I diritti alle cure sanitarie e all'assistenza hanno il loro fondamento nella Costituzione che afferma:
"la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del Individuo e interesse della collettività" (art. 32); "ogni individuo inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (art 38)
Purtroppo le leggi emanate per tradurre in norme concrete i principi della Costituzione non stabiliscono eguale esigibilità dei diritti da parte del cittadino. Quindi, quando ci si riferisce ai diritti riconosciuti per legge, non si deve confondere sanità ed assistenza in quanto:
le cure sanitarie sono effettivamente un diritto per tutti garantito dal Servizi Sanitario attraverso le Regioni e le ULSS; l'assistenza non è invece riconosciuta come diritto effettivamente esigibile se non per quanto attiene alle prestazioni economiche assistenziali attualmente erogate dall'INPS. All'assistenza sociale provvedono i Comuni.
Azienda Sanitaria L'assistenza sanitaria per i cittadini di Montecchio Maggiore è assicurata dall'ULSS 5 Ovest Vicentino. Il funzionamento e l'organizzazione di ogni Azienda Sanitaria Locale sono disciplinati con atto aziendale nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.
Sono organi dell'Azienda il Direttore Generale e il Collegio Sindacale. Il Direttore Generale è nominato con provvedimento del presidente della Giunta regionale ed è responsabile della gestione complessiva dell'ULSS. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario e il Direttore dei servizi sociali sono nominati dal Direttore generale e oltre a svolgere funzioni proprie concorrono con pareri e proposte alle decisioni del Direttore generale che comunque è titolare di tutti i poteri di gestione e rappresenta l'ULSS.
Altri organi collegiali dell'ULSS sono il Collegio di Direzione, il Consiglio dei Sanitari. Ad esprimere i bisogni delle comunità rappresentate è l'organismo rappresentativo delle Autonomie locali, la Conferenza dei Sindaci. L'Azienda Sanitaria Locale è articolata in distretti.
Il Distretto assicura i servizi di assistenza primaria per le attività sanitarie e sociosanitarie e il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali inserendole nel Programma della attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria.
Il Programma delle attività territoriali prevede la localizzazione dei servizi, determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria e le quote a carico di ULSS e Comune. Il programma relativamente alle attività socio-sanitarie è approvato dal Direttore Generale d'intesa con la Conferenza dei sindaci attraverso i piani di zona. La Conferenza dei sindaci formula inoltre parere sulle restanti materie e concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute del Programma. E' questo forse l'unico momento in cui è possibile per i Comuni influire sulle scelte sanitarie adottate dalle ULSS, facendo leva sulla necessità dell'intesa che lascia presupporre qualcosa di più di un semplice parere.
L'art. 3 quater D.Lgs 502/92, introdotto con D.Lgs 19.6.1999, introduce il Distretto nell'articolazione territoriale delle ULSS e prevede che la organizzazione e il funzionamento della Conferenza dei Sindaci sia disciplinata dalla Regione.
COSA AFFERMANO LE LEGGI SANITARIE
Il diritto dei malati cronici non autosufficienti (anziani e non) alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, è stabilito dalla seguente normativa:
l'assistenza sanitaria deve essere fornita, indipendentemente dalla sua durata, alle persone colpite da malattie specifiche della vecchiaia (legge 4 agosto 1955, n.692);
l'assistenza ospedaliera deve essere assicurata a tutti gli anziani "quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano normalmente praticabili a domicilio" (Decreto del Ministri del lavoro del 21 febbraio 1956);
le regioni devono programmare i posti letto degli ospedali tenendo conto delle esigenze dei malati "acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti" (Legge 12 febbraio 1968 n.132, articolo 29);
le ULSS devono assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età, le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali (legge 13 maggio 1978, n.180);
le ULSS sono obbligate a provvedere alla "tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione". Le prestazioni devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano "le cause, la fenomenologia e la durata" delle malattie (legge 23 dicembre 1978, n.833);
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il Servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Nel Servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgano, nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale nei modo e nelle forme stabiliti dalla presente legge" (legge 23 dicembre 1978, n.833 articolo 1); la Legge finanziaria 2003, all'articolo 54, ha confermato i livelli essenziali di assistenza indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, rilevando al comma 2 che "Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate dall'allegato 1.." ovvero anche gli interventi di riabilitazione e di lungo degenza, nonché quelli relativi alle attività sanitarie e socio sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti.
CHI HA DIRITTO ALLE CURE SANITARIE E PER QUANTO TEMPO
Tutti i malati hanno diritto di essere curati gratuitamente - salvo pagamento dei ticket - dalle strutture sanitarie pubbliche (cioè medici, ambulatori, ospedali e altre strutture dell'ULSS) o da case di cura private convenzionate, senza limiti di età, tipo di malattia, durata delle cure.
Questo diritto spetta quindi anche agli anziani malati cronici non autosufficienti, alle persone colpite da malattie inguaribili o invalidanti, da malattie psichiatriche, dal morbo di Alzheimer, ecc.
QUANDO E SE ACCETTARE LE DIMISSIONI DALL'OSPEDALE
Nessun malato che necessita ancora di cure sanitarie può essere dimesso dall'ospedale dove è ricoverato salvo che gli sia stata garantita la continuità delle cure in uno di questi modi:
presso la propria abitazione, se l'interessato è d'accordo e se i familiari o terze persone volontariamente si assumono l'impegno di proseguire le cure a casa, fermo restando il supporto di personale sanitario qualificato fornito nell'ambito del servizio di ospedalizzazione a domicilio ;
presso altre strutture sanitarie (altri reparti dell'ospedale o case di cura convenzionate), dove il malato venga trasferito a cura e spese dell'ULSS, anche se la destinazione è una casa di cura privata convenzionata. In tutte queste strutture la degenza deve essere gratuita.
Prima di accettare le dimissione, soprattutto nel caso di malattie croniche o invalidanti, è bene valutare con molta attenzione le conseguenze derivanti dalle proprie decisioni e dalle proposte formulate dalla struttura ospedaliera;
Infatti, il malato cronico o lungodegente che accetta le dimissioni dall'ospedale esce dalla tutela completa e continuativa del Servizio sanitario nazionale .
In questo caso non gli restano che le seguenti possibilità:
· rientrare a casa propria, facendo affidamento sulle cure di qualche familiare, del medico di base e dei servizi infermieristici e di assistenza domiciliare integrata (ADI) forniti dall'ULSS competente per territorio;
· richiedere la visita di una speciale commissione (la UVG - Unità Valutativa Geriatrica) per ottenere le cure domiciliari o il ricovero in una delle strutture residenziali denominate Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) . Dopo la visita la commissione inserisce il malato in una lista d'attesa che solitamente si prolunga per parecchi mesi;
· trasferirsi privatamente in una RSA dove i costi mensili sono dell'ordine dei 2000-2500 euro.
Chi ha necessità di continuare le cure e non può essere curato a casa può opporsi alle dimissioni o al trasferimento in altra struttura che appaia chiaramente inadeguata. Se l'ospedale o la casa di cura convenzionata insiste, ci si può opporre inviando ai responsabili sanitari una lettera raccomandata, (vedi modelli)
QUANTO DURA L'OSPITALITA' POST OSPEDALIERA IN CASA DI CURA
Spesso il personale dell'ospedale, dopo essere intervenuto per curare la fase acuta di una malattia o di un trauma, invita i parenti del malato cronico o con prospettive di lungo degenza a trovarsi una sistemazione presso qualche altra struttura sanitaria o assistenziale. E'opportuno ricordare che la responsabilità di trovare la sistemazione più idonea per proseguire le cure è totalmente della ULSS e non è corretto che venga delegata ai parenti.
Accade che ai malati lungodegenti o bisognosi di terapie di riabilitazione trasferiti in case di cura convenzionate venga detto che la permanenza in queste strutture può durare al massimo 60 giorni. In realtà le cure gratuite devono durare per tutto il tempo richiesto dalla natura della malattia. Se al 55° giorno di degenza il malato necessita di ulteriori cure - e non può rientrare a casa - la Direzione della casa di cura deve informarne l'ULSS. Questa provvederà a prendersi a carico il malato o inserendolo in una propria struttura o facendosi carico dei costi per il prolungamento della degenza presso la casa di cura convenzionata.
CHE COSA SONO LE RSA
Le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) sono strutture assegnate alla titolarità delle ULSS destinate al ricovero di anziani non autosufficienti; che spesso sono anche malati cronici o lungo degenti.
Sempre nel caso di malati cronici o lungo degenti, talvolta l'ospedale o l'ULSS propone l'inserimento in una RSA. In questo caso bisogna fare attenzione perché, in genere, le RSA sono presidi dell'assistenza e quindi chi accetta di trasferirvisi dall'ospedale esce dalle strutture sanitarie e gli verranno chiesti contributi giornalieri.
In ogni caso ci si può sempre opporre al trasferimento in una RSA di un malato che necessita di cure sanitarie e che non può essere curato al domicilio, facendo valere il diritto ad essere curati in strutture della Sanità.
Pur ospitando persone spesso malate e pur dipendendo dall'ULSS, le RSA non hanno caratteristiche di strutture totalmente sanitarie: i ricoverati devono pagare una quota alberghiera; inoltre sono considerati "ospiti" e non "degenti" e la presenza del personale medico ed infermieristico (regolata da standard della Regione) è limitata.
CHI DECIDE L'INSERIMENTO IN UNA RSA
L'accesso in una RSA convenzionata è deciso in base ad una graduatoria risultante dalle valutazioni fatte dall'Unità di Valutazione Geriatria (UVG) dell'ULSS che esamina i diversi casi delle persone che hanno presentato apposita richiesta di inserimento in struttura, ne valuta la natura, l'urgenza delle cure e verifica se il ricovero in RSA è compatibile con la gravità della condizione.
Questa commissione prepara una graduatoria dei casi esaminati.
I diritti sanitari dei malati ricoverati presso le RSA non sono riconosciuti allo stesso modo di quelli riconosciuti a chi è ricoverato in ospedale o in una casa di cura convenzionata. Quindi prima di accettare il trasferimento presso una RSA occorre verificare con molta chiarezza con l'ULSS o con l'ospedale il modo, il luogo, la durata ed i costi del ricovero.
DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI FAMIGLIARI IN UNA RSA O CENTRO DIURNO
In base ad una interpretazione sistematica delle norme di cui al " Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale 5/2000 e dell'art.41 comma 4 della Legge Regionale 09.02.2001 n. 5 approvato con DGR n. 850 del 06.04.2001 ogni RSA deve essere correlata da Regolamento e Carta dei Servizi
Nella carta dei servizi devono essere indicati, le opportunità , i costi, i vantaggi, le tipologie assistenziali e i meccanismi per garantire agli ospiti il normale svolgimento della loro vita all'interno della struttura. La medesima Carta deve indicare anche le modalità per avanzare proposte per migliorare il servizio e le lamentele per denunciare eventuali violazioni, indicando i relativi referenti e le modalità di risposta. Infine deve indicare come poter monitorare costantemente la qualità dell'offerta assistenziale con riferimento alla specifica categoria di utenti assistiti. (Molte Carte dei Servizi contengono indicazioni troppo generiche)
Gli enti gestori delle RSA o Centri Diurni devono emanare il regolamento che preveda la costituzione di associazioni o comitati rappresentativi degli ospiti e/o famigliari (art.3 DGR 850) i cui rapporti devono essere interpretati secondo i seguenti principi ( eguaglianza, imparzialità, continuità e diritto di scelta, partecipazione, cooperazione, collaborazione, trasparenza, tempestività e puntualità delle informazioni. All'art. 4 del DGR 850/2001 si puntualizza che la partecipazione alla fase concertativa da parte del comitato degli ospiti e/o famigliari si intrinseca nel diritto di essere consultato e sentito da parte dell'Ente gestore della RSA o del Centro Diurno in tutti quei casi in cui sono investiti momenti essenziali della vita degli ospiti, quali il loro benessere fisico e psichico, la convivenza all'interno della struttura, l'ammontare delle rette, ecc... Il Presidente della Conferenza dei Sindaci in accordo con il Direttore Generale dell'ULSS convoca il comitato al fine di illustrare le scelte programmatiche relative alle politiche di residenzialità territoriale (Art. 8 DGR 850/2001) ( Dopo quattro anni che è stato deliberato il DGR 850/2001 sono ancora molte le RSA e i Centri Diurni che non hanno approvato il Regolamento e costituito l'organismo rappresentante degli ospiti e/o famigliari)
Carta dei servizi, Regolamento e Comitato degli ospiti e/o famigliari sono requisiti essenziali che influiscono sugli standard di qualità che vengono perseguiti all'interno di una RSA raccomandiamo di favorire le strutture che li abbiano adottati.
CHI DEVE PROVVEDE AL TRASPORTO IN RSA ED AI FARMACI
Se si accetta di andare in una RSA occorre verificare che il trasferimento dall'ospedale avvenga sotto responsabilità e a spese dell'ULSS; direttamente dall'ospedale alla RSA senza passaggi intermedi con permanenza a domicilio o in altre strutture non sanitaria. In una RSA pubblica le cure sanitarie devono essere fornite gratuitamente come in ospedale. Ai ricoverati in posti letto convenzionati delle strutture private (RSA ) dovrebbero essere forniti gratuitamente anche i farmaci. Di fatto questa norma non viene spesso rispettata e i ricoverati devono pagare il ticket
IL PAGAMENTO DELLA RETTA
Per chi è ricoverato in una RSA il pagamento della quota giornaliera può creare serie difficoltà economiche. Normalmente il diritto ad avere delle agevolazioni viene stabilito applicando le complicate regole del cosiddetto redditometro, che tiene conto dei redditi e del patrimonio dell'interessato e della sua famiglia.
Per chi ha più di 65 anni ed è stato dichiarato non autosufficiente dalla uvg - cosi come per i portatori di handicap gravi - il contributo richiesto deve fare riferimento ai soli redditi e beni del ricoverato e non ai redditi dei familiari. in questo caso il malato contribuisce solo nel limiti del suo reddito personale (pensione ed eventuale assegno di accompagnamento) e del suo patrimonio (alloggi, terreni. ecc.) ferma restando la riconosciuta prassi di trattenere per se un importo per le spese personali di 70-100 euro al mese; Nessun contributo può essere chiesto dagli enti locali ai familiari. A volte, pur di ottenere il ricovero, i familiari di un malato accettano di pagare dei contributi economici non dovuti (ad esempio, perché calcolati sulla base del reddito familiare e non del solo assistito handicappato grave o ultra -sessantacinquenne non autosufficiente).
Alcune amministrazioni comunali si sono uniformati alla prescrizione legislativa, fra le quali quella di Milano e di Torino, la prima in data 09.04.02, la seconda l'01.08.02, stabilendo che i c.d. "Obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, non saranno più chiamati a contribuire al pagamento delle rette dei loro congiunti che vivono nelle RSA convenzionate.
Nel caso in cui siano stati sottoscritti indebiti impegni di pagamento a favore degli enti pubblici gli interessati possono evitare di continuare a versare i contributi inviando una lettera di disdetta a mezzo raccomandata, con la quale si chiede anche al Comune di residenza di provvedere all'integrazione della retta. Talvolta le persone ricoverate in ospedale, in case di cura, nelle RSA presentano condizioni mentali o di salute tali da richiedere un gravoso impegno di sorveglianza e assistenza. In questi casi può succedere che il personale minacci le dimissioni se i familiari non provvedono ad assicurare una presenza continuativa. Sono minacce inaccettabili; I parenti non sono tenuti a svolgere quelle funzioni ( tutte le necessarie prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, assistenziali e alberghiere) che sono tipicamente di pertinenza del personale della casa di cura o RSA. Bisogna però comprendere le condizioni di lavoro del personale infermieristico: pertanto, la collaborazione volontaria dei parenti che può contribuire a migliorare sensibilmente la cura e le condizioni di vita del malato è altamente auspicabile soprattutto nei casi di persone non più in grado di provvedere alle proprie esigenze.
COSA AFFERMA LA GIURISPRUDENZA.
Risultano numerosi precedenti giurisprudenziali in tema di attribuzione delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria o socio-assistenziale a malati di mente cronici.
La norma che viene richiamata e utilizzata è quella dell'art. 30 legge 27.12.1983 n. 730 (legge finanziaria del 1984) che prevede che per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. In attuazione di detta norma sono stati emanati i DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 8.8.1985 e 14.2.2001, da considerare formalmente atti di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, in realtà assai vincolanti per gli Enti locali.
La Corte di Cassazione (sentenza n.10150 del 20.11.1996) ha ritenuto che le spese sostenute da un Istituto medico psico - pedagogico andassero imputate alla USL e non alla Provincia. L'Istituto aveva chiesto la condanna della Provincia al pagamento delle rette di degenza relative a un minorato psichico assumendo che difettavano i presupposti per addebitare alla USL tale onere trattandosi di trattamento sanitario praticato all'assistito senza alcuna possibilità di un suo recupero sociale.
Hanno ritenuto i giudici che la contestuale erogazione di prestazioni sanitarie (continua somministrazione di farmaci diretti a controllare le crisi di aggressività) e socio-assistenziali (sorveglianza e assistenza non sanitaria) fosse da considerare di rilievo sanitario e pertanto di competenza del servizio sanitario nazionale.
In tale senso si è pronunciato anche il TAR del Veneto in una vertenza tra il Comune di Portogruaro e una Casa di Riposo (sent.enza n.15.5.1999 n. 656) ed ancora la Cassazione (sentenza n. 25.8.1998 n. 8436) che afferma esplicitamente che non assume alcun rilievo la circostanza della impossibilità della guarigione o miglioramento della malattia psichica trattata
Da osservare che con l'art. 7 della legge 21.7.2000 n. 205 è stata attribuita giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblici servizi e ciò costituisce sicuramente un "affievolimento" della tutela giurisdizionale in considerazione dei diversi principi (di mera legittimità) che applica il giudice amministrativo nonché del diverso sistema processuale in tema di prove e non ultimo per via dei maggiori costi per le parti.
Di recente il Consiglio di Stato (organo giurisdizionale avanti al quale vengono impugnate le sentenze dei TAR) con sentenza 16.6.2003 n. 3377 ha riformato una sentenza del TAR della Lombardia che aveva ritenuto che gli interventi farmacologici, destinati a contenere isolati episodi di agitazione psico-motoria, fossero da considerare prestazioni prive di rilievo sanitario essendo totalmente assente la finalità riabilitativa e curativa. Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'obbligo per l'ULSS di provvedere al pagamento delle rette di degenza in quanto sia la norma dell'art. 30 legge 730/83, che i DPCM 8.8.1985 e 14.2.2001 non collegano il trattamento di rilievo sanitario solo a quelli che lascino prevedere la guarigione o la riabilitazione del paziente e che anzi il DPCM del 2001 (art. 3, comma 1) considera espressamente di carattere sanitario, prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, i trattamenti volti al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite. Si tratterebbe di vere e proprie cure la cui somministrazione può rivelarsi pericolosa per il paziente e che deve essere affidata a personale sanitario e non rientrando in quelle prestazioni "sociali a rilevanza sanitaria" che il DPCM del 2001 (art. 3, comma 2) definisce attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute e che sono di competenza dei Comuni.
D.lgs 31 marzo 1998 n.109 art.2, comma 6 dispone che le norme in materia di prestazioni sociali agevolate " non modificano la disciplina dei soggetti tenuti alle prestazioni alimentari ai sensi dell'art.433 del c.c. e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori la facoltà di cui all'art.438, primo comma c.c. nei confronti dei componenti del nucleo famigliare del richiedente la prestazione sociale agevolata.
Importanti norme stabilite dal decreto legislativo 130/2000. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 6 giugno 2000 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie" in attuazione dell'art. 3 septies, del decreto legislativo 502/1992, i Comuni dovrebbero applicare il decreto legislativo 130/2000. Si precisa che il suddetto decreto legislativo stabilisce che i Comuni, le Province, le Asl e gli altri enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (e quindi non quella dei congiunti, anche se conviventi e/o tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile).
Secondo i giudici non ha alcuna importanza che il paziente abbia necessità di assistenza continua per l'alimentazione, l'igiene personale e per tutti i bisogni primari e neppure che il suo stato sia cronico o irreversibile, ciò che importa è che siano praticate delle prestazioni sanitarie che sono di esclusiva pertinenza (e costo) delle ULSS.
A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLE CURE
Il malato, soprattutto se ricoverato, se anziano, se portatore di malattie invalidanti si trova sempre in una posizione di debolezza di fronte ai medici e infermieri che lo curano; ma questo non giustifica che si debbano accettare passivamente evidenti violazioni dei propri diritti, tanto più se queste derivano semplicemente dalla non conoscenza delle norme vigenti da parte del personale delle strutture, che spesso si affida alla prassi ("si è sempre fatto così"). Chi reclama formalmente il rispetto di un proprio diritto rende un servizio oltre che a se stesso, anche ad altri che si trovano in una situazione simile. A chi rivolgersi per segnalare e denunciare i casi di violazione del diritto alle cure?
LA COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
Le inadempienze, le omissioni e i ritardi di Enti che dipendono dalla Regione (fra i quali sicuramente rientrano le Aziende Sanitarie Locali) possono, a richiesta dei cittadini interessati, essere oggetto di valutazione ed intervento da parte del Difensore Civico Regionale. Il Difensore Civico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale e tra le sue competenze vi è la verifica della legittimità e fondatezza degli atti amministrativi portati al suo esame, con possibilità di richiedere informazioni ed effettuare sollecitazioni agli Enti inadempienti o ritardatari. Solo nei confronti dei Comuni che non adottano atti obbligatori per legge è prevista la possibilità della nomina di un commissario ad - acta. La richiesta di intervento si può effettuare senza alcuna particolare formalità chiedendo un appuntamento nella sede del difensore civico. Recapito Difensore Civico regionale:
Via Brenta Vecchia, 8 - 30175 Mestre (VE)
Tel. 041- 2383400-01 Fax 041 - 5042372 numero verde 800-294000
LA COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Il difensore civico comunale ha una competenza limitata agli atti amministrativi emessi da organi della amministrazione comunale (Determinazioni dirigenziali, della Giunta) o degli Enti di cui il Comune si avvale per l'erogazione di servizi (raccolta rifiuti, concessionario per i tributi).
Per quanto attiene al settore sanitario assumono rilevanza - nell'ambito del complesso dell'assistenza socio-sanitaria - le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria che l'art. 3, comma 2, del DPCM 14.2.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento per le Regioni in materia di prestazioni socio-sanitarie) attribuisce alla competenza del Comune prevedendo espressamente che: "Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi e si esplicano attraverso:
a) interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) Interventi per contrastare la povertà nei riguardi di cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) Interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d) interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti ed anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi anche di natura economica atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psico-fisica da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente
Tale DPCM è stato oggetto di forti critiche da operatori del settore e da parte dei Comuni in quanto pur essendo formalmente un atto di indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni di fatto non rimanda ad alcuna forma di concertazione tra Regioni e Comuni, fissando standard cogenti che richiedono una immediata applicazione e che inaspriscono di parecchio il precedente regime, accollando ai Comuni il costo di prestazioni precedentemente rese dal Servizio Sanitario Regionale senza effettuare alcun trasferimento di risorse.
Il difensore civico riceve i reclami dei cittadini e, se li ritiene fondati, assume le informazioni necessarie. Se accerta che vi siano elementi rilevanti comunica, per iscritto, al responsabile del procedimento, proprie osservazioni, attraverso suggerimenti volti ad assicurare la legittimità dei provvedimenti e degli atti. Il Difensore può, inoltre verificare tempi e modalità.
Quando l'istanza ha per oggetto un atto amministrativi impugnabile in via giurisdizionale, invece, deve essere presentata al Difensore entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto. Il Difensore Civico, dopo aver provveduto a dare immediata comunicazione dell'istanza all'amministrazione che ha emanato l'atto, convoca il rappresentante dell'amministrazione a cui l'atto è imputato e tutti i soggetti interessati, al fine di promuovere una soluzione della controversia. L'accordo eventualmente raggiunto è verbalizzato dal Difensore Civico ed è immediatamente esecutivo.
Recapito Difensore Civico comunale: Montecchio Maggiore non ha il difensore civico rivolgersi al difensore civico regionale
LE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CITTADINI.
Con riferimento alle problematiche dei malati cronici non autosufficienti è possibile far riferimento - oltre che ai Difensori Civici - anche alle associazioni di tutela dei cittadini, alle quali è possibile rivolgersi per un consiglio ed un aiuto gratuito. Le associazioni offrono in modo discreto, nel rispetto del diritto alla privacy, assistenza gratuita ai cittadini per verificare eventuali violazioni dei diritti sanitari, per predisporre eventuali lettere di opposizione a dimissioni indebite o trasferimenti in strutture inadeguate, per revocare pagamenti di rette non dovute a enti pubblici, ecc.