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SETTIMA LEGISLATURA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 445
LA GIUNTA REGIONALE INTERVENGA PER GARANTIRE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL RICOVERO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
presentata il 26 settembre 2003 dal Consigliere Mario Rossi
Premesso che:
- spesso il ricovero di persone non autosufficienti in strutture residenziali è l'unica soluzione possibile poiché la famiglia non è in grado di provvedere alle cure e all'assistenza di cui il congiunto ha bisogno;
- negli ultimi anni molte famiglie italiane sono scese sotto la soglia della povertà a fronte degli esborsi sostenuti per la cura e il ricovero di congiunti non autosufficienti;
- gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, nonostante il divieto sancito dal legislatore, persistono nell'errata applicazione delle norme di legge, chiedendo ai parenti delle persone non autosufficienti di firmare contratti di ricovero, tramite i quali gli stessi parenti si impegnano ad integrare la retta.
Considerato che:
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione di situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" all'articolo 2, comma 6, dispone che le norme in materia di prestazioni sociali agevolate "non modificano la disciplina dei soggetti tenuti alle prestazioni alimentari ai sensi dell'articolo 433 del c.c. e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, c.c. nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata";
- tale norma, che ha carattere interpretativo, non ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico alcuna novità, limitandosi a ribadire i principi sanciti dal codice civile relativamente all'obbligazione alimentare. Spetta solamente all'interessato in stato di bisogno il diritto di chiedere gli alimenti. È esclusa, pertanto, la possibilità per l'ente erogatore della prestazione assistenziale agevolata di rivalersi nei confronti dei parenti degli assistiti;
- ai sensi della legge n. 328/2000, articolo 6, il Comune, dove hanno la residenza i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
- tale disposizione è stata ripresa dall'articolo 13 bis della legge regionale n. 5/1996 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998" così come modificato dalla legge regionale n. 5/2000;
- ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 328/2000 viene esclusa la possibilità di verificare le condizioni economiche di persone diverse dal richiedente la prestazione.
Constatato che:
- l'attuale disciplina ha dato origine a due distinte e contrapposte soluzioni: da un lato molte famiglie sono costrette a sostenere pesanti oneri derivanti dal ricovero di parenti non autosufficienti presso le strutture residenziali e dall'altro si verificano casi in cui il patrimonio della persona non autosufficiente viene distratto a favore di altri in danno delle case di cura;
- la situazione venutasi a creare è palesemente illegittima.
Tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere regionale
interroga la Giunta regionale per sapere:
- in che modo intenda intervenire per garantire la corretta applicazione delle norme esistenti ponendo così fine alle illegittime richieste da parte degli enti che erogano prestazioni assistenziali;
- se intenda avviare un tavolo di lavoro per trovare una soluzione che assicuri adeguate risorse anche agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.
Venezia 13 Gennaio 04 - Alcuni mesi fa il consigliere regionale di Forza Italia Mario Rossi aveva interrogato la Giunta Regionale in merito all'illegittima rivalsa delle strutture residenziali per non autosufficienti sui redditi dei famigliari degli ospiti accolti. Problema che, faceva presente il consigliere, investe molte famiglie, che arrivano ad indebitarsi per far fronte al pagamento della retta per chi debba essere ricoverato in una struttura residenziale. Rossi invitava la Giunta a verificare chi fosse tenuto a farsi carico della retta (i congiunti o i Comuni?) nel caso in cui la persona non fosse in grado di sostenerne l'onere con il proprio patrimonio. Nei giorni scorsi la Giunta Regionale ha chiarito formalmente al consigliere Rossi che è illegittimo il riferimento all'articolo 433 del Codice Civile applicato alle case di riposo e dalle Rsa per coinvolgere parenti e affini nel pagamento delle rette dei congiunti accolti, equiparando le rette agli "alimenti". Il problema nodale chiarisce la Giunta nella risposta all'interrogazione di Rossi - è costituito dalla possibilità di accertare l'effettiva condizione patrimoniale dell'assistito all'atto del ricovero in struttura residenziale, anche alla luce delle vicende evolutive del patrimonio. E in caso di controversia sull'effettiva capacità patrimoniale dell'assistito? " ritenuta impercorribile la soluzione giudiziale, a causa dei tempi lunghi richiesti - afferma - la Giunta - l'alternativa potrà essere individuata con la definizione di appropriati strumenti normativi che offrano agli enti locali regole certe di comportamento" .